CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1184

Termine.

In vigore dal 19 apr 1942
Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1184

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