CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1184
Termine.
In vigore dal 19 apr 1942
Se per l'adempimento è fissato un termine, questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1184