CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1180

Adempimento del terzo.

In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1180

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