CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1180
1282 / 3261Adempimento del terzo.
In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1180