Art. 1181
Adempimento parziale.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1181
Adempimento parziale.
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La disposizione stabilisce che chi deve ricevere una prestazione ha la facoltà di rifiutarla se viene offerta solo in parte. Questo potere di rifiuto spetta al creditore anche nell'ipotesi in cui l'oggetto della prestazione possa essere diviso o frazionato. Tuttavia, il creditore non può rifiutare l'adempimento parziale se esistono norme di legge o usi specifici che prevedono diversamente.
La norma tutela il creditore garantendogli il diritto di ricevere l'intera prestazione dovuta, evitando che sia costretto ad accettare pagamenti o prestazioni frazionate.
La norma si applica ai creditori e ai debitori nell'ambito dei loro rapporti obbligatori.
Un debitore deve pagare una somma di 1.000 euro a un creditore, ma si presenta offrendo solo un acconto di 400 euro. Il creditore ha il pieno diritto di rifiutare i 400 euro e pretendere il pagamento integrale dell'intera somma dovuta, a meno che la legge o gli usi non stabiliscano una regola contraria.
Facoltà per il creditore di rifiutare la prestazione non eseguita per intero, salvo diversa disposizione di legge o degli usi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.