CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1181

Adempimento parziale.

In vigore dal 19 apr 1942
Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1181

In sintesi

La disposizione stabilisce che chi deve ricevere una prestazione ha la facoltà di rifiutarla se viene offerta solo in parte. Questo potere di rifiuto spetta al creditore anche nell'ipotesi in cui l'oggetto della prestazione possa essere diviso o frazionato. Tuttavia, il creditore non può rifiutare l'adempimento parziale se esistono norme di legge o usi specifici che prevedono diversamente.

Perché esiste questa norma

La norma tutela il creditore garantendogli il diritto di ricevere l'intera prestazione dovuta, evitando che sia costretto ad accettare pagamenti o prestazioni frazionate.

A chi si applica

La norma si applica ai creditori e ai debitori nell'ambito dei loro rapporti obbligatori.

Esempio pratico

Un debitore deve pagare una somma di 1.000 euro a un creditore, ma si presenta offrendo solo un acconto di 400 euro. Il creditore ha il pieno diritto di rifiutare i 400 euro e pretendere il pagamento integrale dell'intera somma dovuta, a meno che la legge o gli usi non stabiliscano una regola contraria.

Adempimenti e conseguenze

Facoltà per il creditore di rifiutare la prestazione non eseguita per intero, salvo diversa disposizione di legge o degli usi.

Domande frequenti

Il creditore è sempre obbligato ad accettare un pagamento o una prestazione parziale se divisibile?No, il creditore può rifiutare l'adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile.
Ci sono casi in cui il creditore non può rifiutare l'adempimento parziale?Sì, non può rifiutarlo se la legge o gli usi dispongono diversamente.
La divisibilità della prestazione toglie al creditore la facoltà di rifiuto?No, la facoltà di rifiutare sussiste espressamente anche quando la prestazione è divisibile.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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