CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1177

Obbligazione di custodire.

In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1177

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo