Art. 1173
Fonti delle obbligazioni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1173
Fonti delle obbligazioni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1173
Questa disposizione stabilisce da dove hanno origine i doveri e i vincoli legali tra le persone. Un'obbligazione può nascere da un accordo reciproco, da un comportamento illecito che reca danno, oppure da qualsiasi altro atto o fatto che la legge riconosca idoneo a crearla. In sintesi, definisce l'elenco generale di tutte le possibili fonti dei rapporti obbligatori.
La norma serve a individuare con precisione gli eventi e gli atti giuridici dai quali possono nascere vincoli e doveri giuridici obbligatori.
Si applica a chiunque ponga in essere contratti, fatti illeciti o altri atti e fatti idonei a generare vincoli giuridici.
Due persone stipulano un accordo di vendita, generando l'impegno reciproco a pagare il prezzo e a consegnare il bene. In alternativa, chi compie un fatto illecito danneggiando un bene altrui si trova obbligato a risarcire il danno. Anche altri fatti previsti dalla legge possono far nascere un dovere analogo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.