CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo I
Art. 1173
1275 / 3261Fonti delle obbligazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1173