Art. 1173 · Fonti delle obbligazioni.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo I

Art. 1173

1275 / 3261

Fonti delle obbligazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.
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