CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo I

Art. 1175

Comportamento secondo correttezza.

In vigore dal 10 nov 1944
Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza,....

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1175

In sintesi

La disposizione stabilisce un principio generale di lealtà per chiunque sia parte di un'obbligazione. Sia chi deve adempiere una prestazione (debitore) sia chi ha il diritto di riceverla (creditore) sono tenuti ad agire in modo corretto. Entrambe le parti devono tenere una condotta improntata al rispetto dei doveri di cooperazione e buona fede.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che i rapporti obbligatori si svolgano con lealtà e reciproca collaborazione tra le parti. Serve a evitare comportamenti scorretti o abusivi durante l'esecuzione del rapporto.

A chi si applica

Si applica a tutti i debitori e i creditori coinvolti in un rapporto obbligatorio.

Esempio pratico

Un debitore deve consegnare un bene e concorda un orario ragionevole con il creditore, evitando orari impossibili o disagevoli. Dal canto suo, il creditore si rende reperibile per ricevere la prestazione senza ostacolare l'adempimento. Entrambi agiscono secondo le regole della reciproca correttezza.

Cosa è cambiato

Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 (art. 3, comma 2) ha modificato il primo comma dell'articolo 1175.

Domande frequenti

Il dovere di correttezza riguarda soltanto il debitore?No, la norma impone espressamente l'obbligo di comportarsi con correttezza sia al debitore sia al creditore.
Cosa si intende per 'regole della correttezza'?Si tratta del dovere generale di agire con lealtà, trasparenza e collaborazione reciproca nell'ambito del rapporto obbligatorio.
Il creditore può ostacolare ingiustificatamente l'adempimento del debitore?No, il creditore è tenuto a comportarsi secondo correttezza e deve collaborare per consentire al debitore di adempiere regolarmente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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