Art. 1175
Comportamento secondo correttezza.
Le tue annotazioni
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Comportamento secondo correttezza.
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La disposizione stabilisce un principio generale di lealtà per chiunque sia parte di un'obbligazione. Sia chi deve adempiere una prestazione (debitore) sia chi ha il diritto di riceverla (creditore) sono tenuti ad agire in modo corretto. Entrambe le parti devono tenere una condotta improntata al rispetto dei doveri di cooperazione e buona fede.
La norma mira a garantire che i rapporti obbligatori si svolgano con lealtà e reciproca collaborazione tra le parti. Serve a evitare comportamenti scorretti o abusivi durante l'esecuzione del rapporto.
Si applica a tutti i debitori e i creditori coinvolti in un rapporto obbligatorio.
Un debitore deve consegnare un bene e concorda un orario ragionevole con il creditore, evitando orari impossibili o disagevoli. Dal canto suo, il creditore si rende reperibile per ricevere la prestazione senza ostacolare l'adempimento. Entrambi agiscono secondo le regole della reciproca correttezza.
Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 (art. 3, comma 2) ha modificato il primo comma dell'articolo 1175.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.