CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo I
Art. 1174
Carattere patrimoniale della prestazione.
In vigore dal 19 apr 1942
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1174