CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo I

Art. 1174

Carattere patrimoniale della prestazione.

In vigore dal 19 apr 1942
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
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Carattere patrimoniale della prestazione. (Art. 1174 c.c.) — Testo vigente | Portale Normativo