Art. 1174 · Carattere patrimoniale della prestazione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo I

Art. 1174

1205 / 3000

Carattere patrimoniale della prestazione.

In vigore dal 19 apr 1942
La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1174