CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo III

Art. 1168

Azione di reintegrazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1168

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