CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo II›Sez. III
Art. 1167
Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso.
In vigore dal 19 apr 1942
L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1167