Art. 1167 · Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo IISez. III

Art. 1167

1268 / 3261

Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso.

In vigore dal 19 apr 1942
L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1167