Art. 1166
Inefficacia delle cause d'impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1166
Inefficacia delle cause d'impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore.
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La disposizione stabilisce che, nell'usucapione ventennale di un immobile o di un diritto reale immobiliare, non operano gli impedimenti derivanti da condizione o da termine a favore o contro il terzo possessore. Allo stesso modo, nei suoi confronti non si applicano le cause di sospensione previste dall'art. 2942. Inoltre, tali impedimenti (condizione o termine) e le medesime cause di sospensione non possono essere opposti al terzo possessore neppure nell'ambito della prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni che egli possiede.
La norma mira a tutelare la certezza delle situazioni giuridiche e l'affidamento del terzo possessore di un immobile, evitando che il decorso dell'usucapione o della prescrizione per non uso sia paralizzato da vicende personali o condizioni a lui estranee.
Si applica al terzo possessore di un bene immobile o di un diritto reale su un immobile, nonché a chi vanti diritti su tali beni.
Un soggetto possiede pacificamente e continuativamente un immobile per vent'anni credendolo libero da vincoli. L'eventuale presenza di una condizione, di un termine o di una causa di sospensione riguardante il titolare formale del diritto non può essere fatta valere per bloccare il compimento dell'usucapione a favore di questo terzo possessore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.