CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo IISez. III

Art. 1161

Usucapione dei beni mobili.

In vigore dal 19 apr 1942
In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede. Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1161

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