CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo IISez. III

Art. 1158

Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.

In vigore dal 19 apr 1942
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1158

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