CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo II›Sez. II
Art. 1153
Effetti dell'acquisto del possesso.
In vigore dal 19 apr 1942
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purchè sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1153