CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo II›Sez. I
Art. 1152
Ritenzione a favore del possessore di buona fede.
In vigore dal 19 apr 1942
Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purchè queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.
Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1152