Art. 1147
Possesso di buona fede.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1147
Possesso di buona fede.
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Un soggetto è considerato possessore di buona fede quando ha il possesso di un bene senza sapere di ledere il diritto di un'altra persona. Tuttavia, la buona fede non produce effetti a favore del possessore se la sua ignoranza è causata da una colpa grave. La legge presume sempre l'esistenza della buona fede, quindi spetta eventualmente ad altri dimostrare il contrario. Inoltre, per godere di tale qualifica, è sufficiente che la buona fede fosse presente nel momento in cui il bene è stato acquistato o acquisito.
La norma tutela chi utilizza o detiene un bene credendo sinceramente di averne il diritto e senza danneggiare consapevolmente altri. Mira a garantire certezza e protezione nelle situazioni in cui l'ignoranza della lesione del diritto altrui non sia dovuta a grave negligenza.
Si applica a chiunque eserciti il possesso su un bene, trovandosi nella condizione di ignorare di violare i diritti altrui.
Una persona acquista in un mercatino un quadro antico da un venditore che si presenta come legittimo proprietario, ignorando totalmente che il quadro appartenga in realtà a un terzo. Avendo acquistato il bene senza sospetti e senza colpa grave, l'acquirente è considerato possessore di buona fede sin dal momento dell'acquisto.
La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.