CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo II›Sez. I
Art. 1148
Acquisto dei frutti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1148