CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo IISez. I

Art. 1149

Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1149

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