CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo I
Art. 1144
Atti di tolleranza.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1144