CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo I
Art. 1140
Possesso.
In vigore dal 19 apr 1942
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1140