CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo I

Art. 1140

Possesso.

In vigore dal 19 apr 1942
Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1140

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo