CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo I
Art. 1143
Presunzione di possesso anteriore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1143