CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo I

Art. 1146

Successione nel possesso. Accessione del possesso.

In vigore dal 19 apr 1942
Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione. Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1146

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