CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo IISez. I

Art. 1151

Pagamento delle indennità.

In vigore dal 19 apr 1942
L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1151

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