CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo II›Sez. II
Art. 1155
Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri.
In vigore dal 19 apr 1942
Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1155