CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo II›Sez. II
Art. 1156
Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1156