CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo IISez. III

Art. 1160

Usucapione delle universalità di mobili.

In vigore dal 19 apr 1942
L'usucapione di un'universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni. Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1160

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