CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo IISez. II

Art. 1157

Possesso di titoli di credito.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1157

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