Art. 1157 · Possesso di titoli di credito.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo IISez. II

Art. 1157

1258 / 3261

Possesso di titoli di credito.

In vigore dal 19 apr 1942
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1157