CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo IISez. III

Art. 1159

Usucapione decennale.

In vigore dal 19 apr 1942
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1159

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