CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo II›Sez. III
Art. 1165
Applicazione di norme sulla prescrizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1165