Art. 1165 · Applicazione di norme sulla prescrizione.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo IISez. III

Art. 1165

1266 / 3261

Applicazione di norme sulla prescrizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.
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