Art. 1156 · Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo VIIICapo IISez. II

Art. 1156

1257 / 3261

Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1156