CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo II
Art. 1138
AbrogatoRegolamento di condominio.
In vigore dal 19 apr 1942 al 17 giu 2013
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell' e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'. Esso può essere impugnato a norma dell'.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli , secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1138