Art. 1138
Regolamento di condominio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1138
Regolamento di condominio.
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La disposizione rende obbligatoria l'adozione di un regolamento negli edifici in cui i condomini siano più di dieci. Il regolamento stabilisce l'uso delle parti comuni, la ripartizione dei costi, la salvaguardia del decoro e i criteri di amministrazione. L'approvazione spetta all'assemblea su iniziativa anche di un solo condomino, e il testo deve essere allegato al relativo registro condominiale. Le regole stabilite non possono violare i diritti acquisiti dai proprietari né vietare la presenza o la detenzione di animali domestici.
La norma disciplina la gestione e l'organizzazione della vita comune negli edifici con più residenti, garantendo regole certe per le spese, i beni comuni e la tutela dei diritti individuali.
Si applica a tutti i proprietari e residenti di edifici in condominio, rendendosi obbligatoria quando i partecipanti sono più di dieci.
In una palazzina composta da undici proprietari, uno di essi prende l'iniziativa di sottoporre all'assemblea una bozza di regolamento per disciplinare le spese dell'ascensore e l'uso del cortile. Durante la discussione viene chiarito che nessuna clausola può impedire ai condomini di tenere un cane o un gatto nel proprio appartamento.
Obbligo di formare il regolamento se i condomini sono più di dieci, obbligo di approvazione assembleare e di allegazione al registro dei verbali/amministrazione.
Con la legge 11 dicembre 2012, n. 220 è stato modificato il terzo comma riguardante l'approvazione e la tenuta del regolamento ed è stato introdotto l'ultimo comma che vieta al regolamento di impedire il possesso o la detenzione di animali domestici.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.