Art. 1133
Provvedimenti presi dall'amministratore.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1133
Provvedimenti presi dall'amministratore.
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I provvedimenti adottati dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri vincolano tutti i condomini. Se un condomino non è d'accordo con una decisione presa, può fare ricorso all'assemblea condominiale. Inoltre, rimane sempre salva la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, rispettando i casi e i termini fissati dalla legge.
La norma serve a garantire l'efficacia delle decisioni gestionali dell'amministratore per il condominio, tutelando al contempo i condomini con la possibilità di contestarle.
Si applica all'amministratore di condominio e a tutti i condomini.
L'amministratore stabilisce un provvedimento per la gestione ordinaria degli spazi comuni rientrante nei suoi poteri. I condomini sono tenuti a rispettarlo, ma chi lo ritiene non corretto può impugnarlo davanti all'assemblea o fare ricorso all'autorità giudiziaria nei termini di legge.
I condomini sono obbligati a rispettare i provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri, salvo ricorso all'assemblea o all'autorità giudiziaria nei casi e termini previsti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.