CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VII›Capo II
Art. 1133
1228 / 3261Provvedimenti presi dall'amministratore.
In vigore dal 19 apr 1942
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1133