CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo I
Art. 1147
1248 / 3261Possesso di buona fede.
In vigore dal 19 apr 1942
È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.
La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1147