CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo II›Sez. II
Art. 1153
1254 / 3261Effetti dell'acquisto del possesso.
In vigore dal 19 apr 1942
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purchè sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1153