CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo II›Sez. III
Art. 1158
1259 / 3261Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.
In vigore dal 19 apr 1942
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1158