CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo VIII›Capo II›Sez. III
Art. 1161
1262 / 3261Usucapione dei beni mobili.
In vigore dal 19 apr 1942
In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.
Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1161