Art. 1177 · Obbligazione di custodire.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1177

1279 / 3261

Obbligazione di custodire.

In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1177