CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1177
1279 / 3261Obbligazione di custodire.
In vigore dal 19 apr 1942
L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1177