CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1183

Tempo dell'adempimento.

In vigore dal 19 apr 1942
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice. Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1183

In sintesi

Se le parti non hanno concordato una scadenza, il creditore ha diritto di chiedere subito l'esecuzione della prestazione. Tuttavia, se la natura della prestazione, gli usi o le modalità di esecuzione richiedono del tempo, il termine viene fissato dal giudice in mancanza di accordo. Il giudice interviene per stabilire la scadenza anche quando questa è lasciata alla sola volontà del debitore. Se invece la scelta del termine è rimessa al creditore, il debitore può rivolgersi al giudice per far fissare una data e potersi così liberare dal debito.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce quando deve essere eseguita una prestazione per garantire certezza nei tempi dell'adempimento ed evitare che l'obbligazione resti indeterminata.

A chi si applica

Si applica ai creditori e ai debitori legati da un'obbligazione in cui sia necessario definire il momento in cui eseguire la prestazione.

Esempio pratico

Una persona commissiona un lavoro senza indicare una data di consegna precisa. Poiché il tipo di attività richiede necessariamente dei tempi tecnici di realizzazione e le parti non trovano un accordo, ci si rivolge al giudice per fissare il termine entro cui eseguire la prestazione.

Adempimenti e conseguenze

L'obbligo di eseguire la prestazione immediatamente salvo necessità di un termine; possibilità di ricorso al giudice per la determinazione del termine su istanza di parte o in mancanza di accordo.

Domande frequenti

Cosa succede se le parti non hanno stabilito una data di scadenza?In linea generale, se non è fissato alcun termine, il creditore può esigere la prestazione immediatamente.
Quando deve intervenire il giudice per stabilire il termine?Il giudice interviene quando è necessario un termine (per usi, natura, modo o luogo della prestazione) e manca l'accordo tra le parti, oppure quando il termine è rimesso alla volontà del debitore o del creditore.
Il debitore può chiedere la fissazione di un termine se la scelta spetta al creditore?Sì, se la determinazione del termine è rimessa alla volontà del creditore, il debitore che desidera liberarsi dall'obbligazione può fare istanza al giudice affinché venga fissata una data.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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