Art. 1183
Tempo dell'adempimento.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1183
Tempo dell'adempimento.
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Se le parti non hanno concordato una scadenza, il creditore ha diritto di chiedere subito l'esecuzione della prestazione. Tuttavia, se la natura della prestazione, gli usi o le modalità di esecuzione richiedono del tempo, il termine viene fissato dal giudice in mancanza di accordo. Il giudice interviene per stabilire la scadenza anche quando questa è lasciata alla sola volontà del debitore. Se invece la scelta del termine è rimessa al creditore, il debitore può rivolgersi al giudice per far fissare una data e potersi così liberare dal debito.
La norma stabilisce quando deve essere eseguita una prestazione per garantire certezza nei tempi dell'adempimento ed evitare che l'obbligazione resti indeterminata.
Si applica ai creditori e ai debitori legati da un'obbligazione in cui sia necessario definire il momento in cui eseguire la prestazione.
Una persona commissiona un lavoro senza indicare una data di consegna precisa. Poiché il tipo di attività richiede necessariamente dei tempi tecnici di realizzazione e le parti non trovano un accordo, ci si rivolge al giudice per fissare il termine entro cui eseguire la prestazione.
L'obbligo di eseguire la prestazione immediatamente salvo necessità di un termine; possibilità di ricorso al giudice per la determinazione del termine su istanza di parte o in mancanza di accordo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.