CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1183
1285 / 3261Tempo dell'adempimento.
In vigore dal 19 apr 1942
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.
Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1183