CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1187
Computo del termine.
In vigore dal 19 apr 1942
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'.
La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi.
È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1187