Art. 1187 · Computo del termine.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo IISez. I

Art. 1187

1289 / 3261

Computo del termine.

In vigore dal 19 apr 1942
Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1187