CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1191
Pagamento eseguito da un incapace.
In vigore dal 19 apr 1942
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1191