Art. 1193
Imputazione del pagamento.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1193
Imputazione del pagamento.
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La legge consente a chi paga di scegliere espressamente quale debito intende saldare al momento del pagamento. Se il debitore non fa alcuna dichiarazione, la legge fissa un ordine preciso: si estingue prima il debito già scaduto, poi quello meno garantito, poi quello più oneroso e infine quello più vecchio. Se nessuno di questi criteri permette di decidere, la somma versata viene divisa in proporzione tra i diversi debiti.
La norma serve a stabilire con certezza quale debito viene estinto quando una persona ha più debiti dello stesso tipo verso lo stesso creditore e versa una somma.
Si applica a chiunque abbia più debiti della stessa specie nei confronti della medesima persona.
Una persona ha due debiti verso lo stesso creditore: uno scaduto da un mese e uno che scadrà il mese prossimo. Se effettua un pagamento senza specificare a quale debito si riferisce, la somma viene conteggiata automaticamente per estinguere il debito già scaduto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.