CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 1193
1295 / 3261Imputazione del pagamento.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1193